Art. 723 c.p. Codice Penale

Articolo 723. Esercizio abusivo di un giuoco non d’azzardo. Chiunque, essendo autorizzato a tenere sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si facciano giuochi non d’azzardo, ma tuttavia vietati dall’Autorità, è punito con l’ammenda da lire diecimila a duecentomila.

Nei casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell’articolo 719, si applica l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da lire centomila a un milione.

Per chi sia colto mentre prende parte al giuoco, la pena è dell’ammenda fino a lire centomila.


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