Articolo 697. Detenzione abusiva di armi. Chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all’Autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l’arresto fino a dodici mesi o con l’ammenda fino a lire settecentoventimila.
Chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all’autorità, è punito con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a lire cinquecentomila (1).
(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.