Art. 695 c.p. Codice Penale

Articolo 695. Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o pone comunque in vendita armi, ovvero ne fa raccolta per ragioni di commercio o di industria, è punito con l’arresto fino a tre anni e con l’ammenda fino a lire due milioni quattrocentomila.

Non si applica la pena dell’arresto, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.


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