Art. 694 c.p. Codice Penale

Articolo 694. Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte. Chiunque avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all’Autorita entro tre giorni da quello in cui ne ha conosciuto la falsità o l’alterazione, indicandone la provenienza se la conosce, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire quattrocentomila.

(1) Sanzione così modificata dall’Articolo 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.


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