Articolo 687. Consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non consentita. Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcooliche fuori del tempo in cui ne è permessa la vendita, è punito con la sanzione amministrativa (1) fino a lire centomila.
(1) Sanzione così modificata dall’Articolo 33, L. 24 novembre 1981, n. 689