Art. 685 c.p. Codice Penale

Articolo 685. Indebita pubblicazione di notizie concernenti un procedimento penale. Chiunque pubblica i nomi dei giudici, con l’indicazione dei voti individuali che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni prese in un procedimento penale, è punito con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire cinquantamila a duecentomila (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689


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