Articolo 684. Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa d’informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l’arresto fino a trenta giorni o con l’ammenda da lire centomila a cinquecentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.