Art. 670 c.p. Codice Penale

Articolo 670. Mendicità. Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l’arresto fino a tre mesi.

La pena è dell’arresto da uno a sei mesi se il fatto è commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà.


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