Art. 669 c.p. Codice Penale

Articolo 669. Esercizio abusivo di mestieri girovaghi. Chiunque esercita un mestiere girovago senza la licenza dell’Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con la sanzione amministrativa da lire ventimila a lire cinquecentomila.

Alla stessa pena soggiace il genitore o il tutore che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza o abbia osservato le altre prescrizioni di legge.

La pena è della sanzione amministrativa (1) da lire ventimila a lire cinquantamila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1) se il fatto è commesso contro il divieto della legge o dell’Autorita;

2) se la persona che esercita abusivamente il mestiere di girovago ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non colposo.

(1) Sanzione così modificata dall’Articolo 33, L. 24 novembre 1981, n. 689.


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