Art. 668 c.p. Codice Penale

Articolo 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive. Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere, ovvero dà in pubblico produzioni teatrali di qualunque genere, senza averli prima comunicati all’Autorità, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.

Alla stessa pena soggiace chi fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima alla revisione dell’Autorità.

Se il fatto è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre taluna delle circostanze indicate nei nn. 2 e 3 dell’articolo 266.


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