Articolo 667. Esecuzione abusiva di azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo. Chiunque fa eseguire in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, senza averne dato preventivo avviso all’Autorità, è punito con l’ammenda da lire duecentomila a un milione.
Alla stessa pena soggiace chi fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, senza averne dato il preventivo avviso all’Autorità.
Se alcuno dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti è commesso contro il divieto dell’Autorità, la pena è dell’arresto fino a un mese.
Articolo abrogato dall’Articolo 13, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.