Art. 666 c.p. Codice Penale

Articolo 666. Spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza. Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l’ammenda da lire ventimila a un milione.

Se la licenza è stata negata, revocata o sospesa, la pena è dell’arresto fino a un mese (1).

(1) Con sentenza n. 56 del 15 aprile 1970 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità di questo articolo nella parte in cui prescrive che per i trattenimenti da tenersi in luoghi aperti al pubblico, e non indetti nell’esercizio di attività imprenditoriali, occorre la licenza del questore.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 666"