Art. 664 c.p. Codice Penale

Articolo 664. Distruzione o deterioramento di affissioni. Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con l’ammenda fino a lire seicentomila.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’Autorità, la pena è dell’ammenda fino a lire duecentomila.


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