Articolo 663 bis. Divulgazione di stampa clandestina. Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l’osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con l’ammenda fino a lire duecentocinquantamila o con l’arresto fino ad un anno (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.