Art. 663 c.p. Codice Penale

Articolo 663. Vendita, distribuzione o affissione abusiva di scritti o disegni. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, vende o distribuisce o mette comunque in circolazione scritti o disegni, senza avere ottenuto l’autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l’arresto fino a un mese e con l’ammenda fino a lire cinquantamila.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell’Autorità e senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, affigge scritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano all’affissione di scritti o disegni fuori dai luoghi destinati dall’autorità competente (1).

(1) Comma aggiunto dall’Articolo 8, D.Lgs. 11 luglio 1994, n. 480.


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