Art. 661 c.p. Codice Penale

Articolo 661. Abuso della credulità popolare. Chiunque, pubblicamente cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è punito, se dal fatto può derivare un turbamento dell’ordine pubblico, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire due milioni.


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