Art. 66 c.p. Codice Penale

Articolo 66. Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti. Se concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato, salvo che si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell’articolo 63, nè comunque eccedere:

1) gli anni trenta, se si tratta della reclusione;

2) gli anni cinque, se si tratta dell’arresto;

3) e, rispettivamente, lire venti milioni o quattro milioni, se si tratta della multa o dell’ammenda; ovvero, rispettivamente, lire sessanta milioni o dodici milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell’articolo 133 bis.

Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.


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