Art. 657 c.p. Codice Penale

Articolo 657. Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata. Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l’ammenda fino a lire duecentomila.


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