Articolo 652. Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto. Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di un reato, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a lire seicentomila.
Se il colpevole dà informazioni o indicazioni mendaci, è punito con l’arresto da uno a sei mesi ovvero con l’ammenda da lire sessantamila a un milioneduecentomila.