Art. 651 c.p. Codice Penale

Articolo 651. Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale. Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a lire quattrocentomila.


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