Art. 648 ter c.p. Codice Penale

Articolo 648 ter. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 (1).

(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55


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