Art. 648 bis c.p. Codice Penale

Articolo 648 bis. Riciclaggio. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola l’identificazione della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648 (1).

(1) Articolo così sostituito dalla L. 19 gennaio 1990, n. 55.


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