Art. 644 bis c.p. Codice Penale

Articolo 644 bis. Usura impropria. Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona che svolge una attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attività imprenditoriale professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un’altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Si applica la disposizione del terzo comma dell’articolo 644.

Articolo aggiunto dall’Articolo 11 quinquies, comma 2, D.L. 2 giugno 1992, n. 306 e successivamente abrogato dall’Articolo 1, comma 2, L. 7 marzo 1996, n. 108.


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