Articolo 642. Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona. Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un’assicurazione contro infortuni, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.
Alla stessa pena soggiace chi, al fine predetto, cagiona a sè stesso una lesione personale, o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta dall’infortunio.
Se il colpevole consegue l’intento, la pena è aumentata.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela della persona offesa.