Articolo 640 bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 19 marzo 1990, n. 55.