Articolo 639 bis. Casi di esclusione dalla perseguibilità a querela. Nei casi previsti negli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi, o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico (1).
(1) Articolo aggiunto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.