Art. 634 c.p. Codice Penale

Articolo 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecetomila a seicentomila.

Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone


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