Articolo 634. Turbativa violenta del possesso di cose immobili. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l’altrui pacifico possesso di cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire duecetomila a seicentomila.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone