Articolo 631. Usurpazione. Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte dell’altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire quattrocentomila (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.