Articolo 629 bis. Altre attività estorsive. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall’articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).
(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 9, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.