Art. 629 bis c.p. Codice Penale

Articolo 629 bis. Altre attività estorsive. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena prevista dall’articolo 629, primo comma, si applica nei confronti di chiunque realizzi profitti o vantaggi ingiusti per sè o per altri avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis. La pena è aumentata se i fatti sono commessi da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 9, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


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