Art. 629 c.p. Codice Penale

Articolo 629. Estorsione. Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni (1).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente (2).

(1) Comma così modificato dall’Articolo 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.

(2) Comma così modificato dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497.


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