Art. 628 c.p. Codice Penale

Articolo 628. Rapina. Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire un milione a quattro milioni.

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l’impunità.

La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da lire due milioni a lire sei milioni:

1) se la violenza o minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d’incapacità di volere o di agire;

3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell’associazione di cui all’articolo 416 bis (1).

(1) Comma così sostituito dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497. Il numero 3 è stato successivamente aggiunto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646. La multa è stata aumentata dall’Articolo 8, D.L. 31 dicembre 1991, n. 419.


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