Art. 627 c.p. Codice Penale

Articolo 627. Sottrazione di cose comuni. Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila (1).

Non è punibile chi commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non eccede la quota a lui spettante.

(1) Comma così sostituito dalla L. 24 novembre 1981, n. 689


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