Art. 62 bis c.p. Codice Penale

Articolo 62 bis. Attenuanti generiche. Il giudice, indipendentemente dalle circostanze prevedute nell’Articolo 62, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena. Esse sono considerate, in ogni caso, ai fini della applicazione di questo capo, come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più delle circostanze indicate nel predetto articolo 62.

Articolo aggiunto dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288.


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