Art. 618 c.p. Codice Penale

Articolo 618. Rivelazioni del contenuto di corrispondenza. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 616, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto di una corrispondenza a lui non diretta, che doveva rimanere segreta, senza giusta causa lo rivela, in tutto o in parte, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.


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