Art. 617 sexies c.p. Codice Penale

Articolo 617 sexies. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1).

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


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