Art. 617 quinquies c.p. Codice Penale

Articolo 617 quinquies. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617 quater (1).

(1)Articolo aggiunto dall’Articolo 6, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


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