Art. 615 quater c.p. Codice Penale

Articolo 615 quater. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell’articolo 617 quater (1).

(1) Articolo aggiunto dall’Articolo 4, L. 23 dicembre 1993, n. 547.


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