Articolo 609 sexies. Ignoranza dell’età della persona. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonchè nel caso del delitto di cui all’articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona offesa.
Articolo aggiunto dall’Articolo 7, L. 15 febbraio 1996, n. 66.