Art. 588 c.p. Codice Penale

Articolo 588. Rissa. Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila.

Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.


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