Art. 58 c.p. Codice Penale

Articolo 58. Stampa clandestina. Le disposizioni dell’articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

L’articolo comprendeva un secondo comma abrogato dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.


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