Articolo 57 bis. Reati commessi col mezzo della stampa non periodica. Nel caso di stampa non periodica, le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano all’editore, se l’autore della pubblicazione è ignoto o non imputabile, ovvero allo stampatore, se l’editore non è indicato o non è imputabile.
Articolo aggiunto dalla L. 4 marzo 1958, n. 127.