Art. 562 c.p. Codice Penale

Articolo 562. Pena accessoria e sanzione civile. La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 560 importa la perdita dell’autorità maritale (1).

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, sull’istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti nell’interesse del coniuge offeso e della prole (2).

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili, ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale (2).

(1) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del primo comma nella parte relativa alla perdita dell’autorità maritale per effetto della condanna per il delitto di concubinato.

(2) Con la sentenza di cui alla nota precedente la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del secondo e del terzo comma.


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