Art. 559 c.p. Codice Penale

Articolo 559. Adulterio. La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno (1).

Con la stessa pena è punito il correo dell’adultera (1).

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina (2).

Il delitto è punibile a querela del marito (2).

(1) Con sentenza n. 126 del 19 dicembre 1968 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del primo e del secondo comma.

(2) Con sentenza n. 147 del 3 dicembre 1969 la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità del terzo e del quarto comma.


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