Articolo 542. Querela dell’offeso. I delitti preveduti dal capo primo e dall’articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.
La querela proposta è irrevocabile.
Si procede tuttavia d’ufficio:
1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio;
2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.
Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.
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Leggi online il testo degli art. di qualsiasi codice legale in Italia:

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