Articolo 539. Età della persona offesa. Quando i delitti preveduti in questo titolo sono commessi in danno di un minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare a propria scusa l’ignoranza dell’età dell’offeso.
Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.