Art. 537 c.p. Codice Penale

Articolo 537. Tratta di donne e di minori commessa all’estero. I delitti preveduti dai due articoli precedenti sono punibili anche se commessi da un cittadino in territorio estero (1).

(1) In quanto le convenzioni internazionali lo prevedano (Articolo 3, L. 20 febbraio 1958, n. 75).


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 537"