Art. 530 c.p. Codice Penale

Articolo 530. Corruzione di minorenni. Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli 519, 520 e 521, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce persona minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

La punibilità è esclusa se il minore è persona già moralmente corrotta.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66


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