Articolo 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila
Articolo 527. Atti osceni. Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Se il fatto avviene per colpa, la pena è della multa da lire sessantamila a seicentomila
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