Articolo 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.
Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.