Art. 526 c.p. Codice Penale

Articolo 526. Seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata. Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Vi è seduzione quando vi è stata congiunzione carnale.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


Ricerca nell'ordinamento giuridico

Ricerca personalizzata

Disclaimer: gli articoli presenti nel sito potrebbero non essere aggiornati.

graffettaLeggi online il testo degli articoli di qualsiasi codice legale in Italia:

Consultazione gratuita codici di leggi italiane

Leggi italiane e articoli correlati

Consulta i seguenti testi di leggi in italiano correlate a "Art. 526"