Art. 525 c.p. Codice Penale

Articolo 525. Circostanze attenuanti. Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza avere commesso alcun atto di libidine in danno della persona rapita, la restituisce spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa donde la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in un altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Articolo abrogato dall’Articolo 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66.


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